Il problema
Un concordato preventivo depositato senza conoscere l’orientamento dei creditori può fallire al voto, con un costo alto e con l’impresa ormai esposta. Il voto però arriva tardi: quando si scopre che la maggioranza manca, il piano è già stato scritto e attestato.
Il metodo
- Avvio. Si divide il debito in classi e si prepara il piano di ristrutturazione. L’imprenditore indica per iscritto la propria ipotesi di votazione di ciascun creditore, che serve soltanto a valutare se il piano possa reggere. L’ipotesi non comporta contatti con i creditori e non cambia destinatari, testi o trattamenti.
- Lettere. A ogni creditore si invia una lettera, nel testo approvato dall’impresa, con l’ipotesi di trattamento, le possibilità di recupero coattivo valutate dall’avvocato dell’impresa, il confronto con l’alternativa liquidatoria e la richiesta del suo parere.
- Chi non condivide spiega i motivi: critiche e osservazioni vengono annotate.
- Si stima l’orientamento dei creditori sulla prima ipotesi di piano.
- Se l’impresa lo decide, si prepara una nuova versione del piano, per classi, sempre con il confronto, e si fa una stima tecnica del possibile esito del voto.
- Gli elaborati tecnico-economici passano ai professionisti dell’impresa. L’imprenditore decide con il suo legale se e quando presentare la domanda; il ricorso lo redige e lo deposita il legale.
Cosa comprende
Cosa non comprende
- Ricorso, assistenza e consulenza legale e difesa in giudizio: competono al legale scelto dall’impresa, che firma sotto la propria responsabilità anche la valutazione sul recupero coattivo. Il servizio non comprende trattative con i creditori.
- Attestazione: compete a un professionista indipendente scelto dall’impresa.
- Garanzia di approvazione o di omologa: il voto spetta ai creditori e la decisione al Tribunale.
Dopo la composizione negoziata
Se la composizione negoziata di un’impresa sopra soglia si chiude senza esito positivo, anche con un parere favorevole dell’Esperto, il servizio è un possibile punto di uscita: l’impresa può avviare una nuova consultazione, fuori da quella procedura, preparatoria del concordato. Le misure protettive e le coperture della composizione negoziata sono cessate. I dati e le posizioni emersi in quella procedura non si usano né nelle lettere né nella mappa delle posizioni.
Avvertenze per l’impresa
- I pareri raccolti non sono voti: il voto si esprime nella procedura. Nel concordato preventivo il silenzio non è consenso.
- Prima del deposito non ci sono misure protettive: la nota può far emergere la crisi. Al primo pignoramento o ricorso per liquidazione giudiziale l’indagine si ferma e il legale valuta la domanda con riserva.
- Nessun vantaggio, pagamento o trattamento particolare in cambio del consenso. Tra i creditori della stessa classe il trattamento è uguale.
- L’imprenditore valuta questi rischi secondo la situazione della propria impresa, con il suo legale, e firma un’informativa scritta. I divieti di legge non sono derogabili.
- Se i pareri favorevoli si avvicinano alle soglie di legge, il legale valuta se sia preferibile un accordo di ristrutturazione dei debiti, che richiede adesioni vincolanti nelle forme di legge.
Compensi
Il compenso è concordato di volta in volta, sulla base della complessità dell’opera. Sono previsti una lettera di incarico e un preventivo del compenso, che devono essere sottoscritti dall’impresa prima dell’avvio. Non è prevista alcuna success fee: nessuna parte del compenso dipende dai pareri dei creditori, dal voto o dall’omologa. Il compenso è separato da quelli del legale e dell’attestatore.
Richiedi il servizio
La richiesta preliminare non comporta oneri e non impegna. Servizi Sociali Nazionali, società privata che opera in nome proprio e non è un Organismo di composizione della crisi, prende contatto per il colloquio iniziale; il lavoro inizia solo dopo la firma della lettera di incarico e del preventivo.